Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 215/2001Art. 20
Decreto legislativo 215/2001

Art. 20 — Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/20parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 20. (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni) 1. All'articolo 4. comma 8. del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora io superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.". 2. All'articolo 5. comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: "a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il 40o anno d'eta': a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo.". 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili." 4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo." 5-ter. Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.". 5. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole da "Ispettore Logistico" a "Ispettore delle Armi" sono sostituite dalle seguenti: "ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'esercito"; b) alla lettera c), le parole: "dai tre tenenti generali" sono sostituite dalle seguenti: "dai due tenenti generali dei ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni"; 6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni"; 7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, sostituire le parole: "3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore" con le seguenti: "2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore"; 8. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente; "3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.". Nota all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 12, 58 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e dei quadri I, II, VI e VII della Tabella 1 allegata allo stesso decreto legislativo, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di persone militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanene di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegna personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.". "Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali).- 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo; 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze armate e che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'; a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo. b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle Accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di eta'; 2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, e Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di servizio; b) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso. 4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi. 5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 5-bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo. 5-ter. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza. 6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva. 6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.". "Art. 12 (Commissioni di vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1. per la valutazione dei Maggior generali e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza armata una Commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento. 2. Il Capo di stato Maggiore della difesa assume la Presidenza di ciascuna Commissione di vertice ed il Capo di Stato maggiore di Forza armata ne assume la funzione di vice presidente. 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze operative terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito; c) dai due tenenti generali del ruolo normale della Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti generali; d) dall'Ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. 4. La Commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dal Capo di Stato maggiore della Marina; b) dall'Ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, che non sia Capo di Stato maggiore; c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; d) dall'Ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo. 5. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica; b) dai quattro Generali di squadra area piu' anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti al Comando operativo delle Forze aeree o a Comandi di grande unita' ovvero ad Alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo; c) dall'Ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 6. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice Segretario generale militare nel caso in cui il Segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti. 7. Il vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. 8. Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato maggiore di Forza armata o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente generale o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.". Tabella 1 ----> Vedere tabella alle pagg. 41 - 42 - 43 <---- "Art. 58 (Disposizioni varie). - 1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente. 2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento. 3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'art. 5, comma 1, e' elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma. 3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina. 4. Ai maggiori con quindici anni di servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'art. 65. 5. Ai tenenti colonnelli con venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65. 6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A), B) e C) allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A) e E) allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a sessantuno anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta' previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a sessanta anni per i colonnelli, a sessantuno anni per i brigadieri generali e a sessantatre anni per i maggiori generali. 9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C) allegata alla 1egge 27 dicembre 1990, n. 404 e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di generale di squadra aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. 10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa. 11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11, e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente. 15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 215/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.