Decreto legislativo 83/2001
Art. 8 — Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 8. (Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo la parola "addestrativi" sono aggiunte le seguenti: "e di insegnamento"; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.". Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 13 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori). - 1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi e di insegnamento richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. 4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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