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Decreto legislativo 83/2001

Art. 8 — Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/8parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 8. (Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo la parola "addestrativi" sono aggiunte le seguenti: "e di insegnamento"; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.". Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 13 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori). - 1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi e di insegnamento richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. 4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri".

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