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Decreto legislativo 83/2001

Art. 9 — Modifiche all'art. 14 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/9parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 9. (Modifiche all'art. 14 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione: 1) un terzo ai brigadieri capi; 2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri, 3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei". b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a).". c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "7. Ferme restando le altre disposizione di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), e' determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, e' rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili. Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 14 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti: a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici; b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione: 1) un terzo ai brigadieri capi; 2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; 3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. 2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 e' determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso. 3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a). 4. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dal presente decreto. 5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78. 7. Ferme restando le altre disposizioni di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), e' determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, e' rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili".

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