Decreto legislativo 83/2001
Art. 7 — Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 7. (Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter". b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", di cui 13.500 marescialli aiutanti.". Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato (vds. nota alle premesse): "Art. 12 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza. I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter". 2. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in ferma volontaria; b) in servizio permanente; c) in congedo; d) in congedo assoluto. 3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata in 29.531 unita', di cui 13.500 marescialli aiutanti".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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