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Decreto legislativo 83/2001

Art. 7 — Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/7parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 7. (Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter". b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", di cui 13.500 marescialli aiutanti.". Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato (vds. nota alle premesse): "Art. 12 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza. I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter". 2. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in ferma volontaria; b) in servizio permanente; c) in congedo; d) in congedo assoluto. 3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata in 29.531 unita', di cui 13.500 marescialli aiutanti".

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