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Decreto legislativo 95/2001

Art. 26 — null Nota all'art

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/26parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 26. null Nota all'art. 26: - Per il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, vedi note all'art. 6. L'art. 59-bis del succitato regio decreto cosi' recita: "Art. 59-bis. - La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti; b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto".

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