Decreto legislativo 95/2001
Art. 27 — 1
Art. 27. 1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sara' modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medeima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nota all'art. 27: Per quanto riguarda la direttiva 98/71/CE vedi note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera gg)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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