Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 95/2001Art. 25
Decreto legislativo 95/2001

Art. 25 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/25parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 25. 1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purche' non scaduti ne' decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. 2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 95/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.