Decreto legislativo 95/2001
Art. 22 — 1
Art. 22. 1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 4) e' soppressa la frase: "anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate"; b) dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico.". Note all'art. 22: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio". Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della succitata legge cosi' come modificato dal presente comma, cosi' recita: "Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera gg)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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