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Decreto legislativo 95/2001

Art. 21 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/21parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 21. 1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile e' sostituita con la seguente: "Del diritto di brevetto per modelli di utilita' e di registrazione per disegni e modelli". 2. L'articolo 2593 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2593 (Modelli e disegni) - Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformita' alle leggi speciali.". 3. L'art. 2594 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2594 (Norme applicabili) - Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.".

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