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Decreto legislativo 95/2001

Art. 23 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/23parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 23. 1. Dopo l'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter - Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.". Nota all'art. 23: - Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note all'art. 22.

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