Decreto legislativo 490/1997
Art. 36
Articolo 36 (Cessazione dalla riserva) 1. L'articolo 63 della legge 10 aprile 1964, n. 113 del 1954 e' sostituito dal seguente: "Art. 63 - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.". Nota agli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1: - I riferimenti normativi alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sono riportati in nota all'art. 32.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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