Decreto legislativo 490/1997
Art. 35
Articolo 35 (Cessazione anticipata dal servizio permanente) 1. L'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e' sostituito dal seguente: "art. 43.- 1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'eta'. 3. L'Amministrazione ha facolta' di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.". Nota agli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1: - I riferimenti normativi alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sono riportati in nota all'art. 32.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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