Decreto legislativo 490/1997
Art. 37
Articolo 37 (Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi di vertice) 1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, cosi' come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicate nell'articolo 7 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente decreto. 2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente puo' essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2. 4. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni. 5. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 37, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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