Decreto legislativo 490/1997
Art. 3
Articolo 3 (Disposizioni comuni) 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze Armate e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il 18 anno di eta' e non aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto; c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare; g) essere in possesso di qualita' morali e di condotta incensurabili. 2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza Armata: a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti. 3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad 1 anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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