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Decreto legislativo 490/1997

Art. 4

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/4parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 4 (Ufficiali dei ruoli normali) 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie Militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza Armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza Armata. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze Armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano superato il 32 anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza Armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

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