Decreto legislativo 490/1997
Art. 2
Articolo 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri) 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito; e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; 2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo delle armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina; e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina; k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina; l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. 4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Nota all'art. 2, comma 5: - Il testo del decreto legislativo 24 marzo l 993, n. l l 7, concernente "Istituzione dei ruoli normale, speciale o tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1993, n. 93.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 2, lettere d), e), j) e k).
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.