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Decreto legislativo 490/1997

Art. 10 — Commissioni di avanzamento. Generalita'

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/10parte di Decreto legislativo 490/1997
Art. 10. (Commissioni di avanzamento. Generalita') 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta: a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Maggior Generale e gradi corrispondenti; b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadier Generale e gradi corrispondenti; c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. 3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche: a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante Generale della Guardia di Finanza; d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso: a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) gli enti, comandi o unita' internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2°: dopo la lettere "c)" e' aggiunta la seguente "d)": "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione."; b) al comma 3°: dopo le parole "alle lettere a), b), c)", e' aggiunta la seguente ", d)"; le parole "per tre" sono sostituite dalle seguenti "per quattro"; c) al comma 4°: dopo le parole "nelle precedenti lettere a), b), c)", e' aggiunta la seguente ", d)". Nota all'art. 10, comma 4: - Il testo della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &d7 novembre 1977, n. 303. Nota all'art. 10, comma 5: - Il testo dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 concernente: "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1955, n. 282, e' il seguente: "Art. 26. - Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione".

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