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Decreto legislativo 490/1997

Art. 9

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/9parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 9 (Modalita' di avanzamento) 1. L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 5. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

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