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Decreto legislativo 490/1997

Art. 11

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/11parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 11 (Norme procedurali) 1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza Armata, sono convocate dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

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