Decreto legislativo 173/1997
Art. 39 — Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 39. Riserve tecniche del lavoro indiretto 1. Le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione anche in via non esclusiva devono costituire riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. 2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto va effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese devono valutare la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportare in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate. 3. Il bilancio d'esercizio deve recare tra gli elementi dell'attivo disponibilita' patrimoniali di natura reale o di sicuro realizzo per un ammontare non inferiore all'importo delle riserve tecniche costituite.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 39.
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