Decreto legislativo 173/1997
Art. 40 — Fondi per rischi ed oneri
Art. 40. Fondi per rischi ed oneri 1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.
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