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Decreto legislativo 173/1997

Art. 38 — Riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e riserve derivanti da…

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/38parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 38. Riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa e' indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresi' l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati. 2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto. 3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalita', spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".

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