Decreto legislativo 173/1997
Art. 37 — Riserve di perequazione
Art. 37. Riserve di perequazione 1. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative vigenti allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. 2. Nella voce C.5 "riserve di perequazione" sono inserite, tra l'altro, la riserva di compensazione del ramo credito di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituito dall'articolo 80, lett. b), del presente decreto, e quella di equilibrio per rischi di calamita' naturale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 3. Qualora, in assenza di disposizioni legislative, siano state costituite riserve per lo scopo di cui al comma 1, e' necessario farne menzione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici sulla base dei quali le stesse sono state accantonate. Note all'art. 37: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - Per l'art. 24, vedi note all'art. 31. - Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, reca misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. L'art. 12 cosi' recita: "Art. 12. - 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamita' naturale, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non puo' superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non puo' essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi. 2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 37.
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