Decreto legislativo 173/1997
Art. 32 — Riserva premi
Art. 32. Riserva premi 1. Le imprese che esercitano l'attivita' assicurativa nei rami danni debbono costituire alla fine di ogni esercizio ed iscrivere in bilancio la riserva premi comprendente sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. 2. La riserva per frazioni di premi e' costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del presente decreto, di competenza degli esercizi successivi. In linea di principio, il calcolo deve essere effettuato secondo il metodo pro rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione di cui all'articolo 51 del presente decreto e le altre spese di acquisizione di cui al successivo articolo 52 limitatamente ai costi direttamente imputabili. In caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Tuttavia il calcolo stesso puo' effettuarsi in misura forfettaria quando e' probabile che dia approssimativamente il medesimo risultato del metodo "pro rata temporis". In tal caso l'importo deve essere pari al 35 per cento dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata al 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed e' ridotta al 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi o di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. La riserva per frazioni di premi puo' essere calcolata ramo per ramo con uno dei due metodi indicati. 3. La riserva per rischi in corso e' costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello della riserva per frazioni di premi ed i premi che saranno esigibili in virtu' di tali contratti. 4. In nota integrativa sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonche' i relativi criteri di accantonamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 32.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 173/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.