Decreto legislativo 173/1997
Art. 33 — Riserva sinistri dei rami danni
Art. 33. Riserva sinistri dei rami danni 1. Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione. 2. La riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. Le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa. 3. La riserva deve essere, in linea di principio, valutata separatamente per ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro per sinistro, il costo ultimo puo' essere determinato, ad eccezione dei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonche' le ipotesi a base della valutazione. 4. Le imprese hanno l'obbligo di costituire una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere osservate le disposizioni impartite dall'ISVAP con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 5. Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine. 6. Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti. 7. E' vietata qualsiasi deduzione o sconto sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura dei sinistri, sia operata in altre forme. Note all'art. 33: - Per il punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note all'art. 1. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - Per l'art. 26, vedi note all'art. 31.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 33.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 173/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.