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Decreto legislativo 173/1997

Art. 31 — Riserve tecniche del lavoro diretto

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/31parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 31. Riserve tecniche del lavoro diretto 1. L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione. 2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del presente decreto. 3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonche' quella prevista all'articolo 34 del presente decreto. 4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche. Note all'art. 31: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, vedi note alle premesse. - Gli articoli 23 e 24 sono sti sostituiti integralmente dall'art. 80. - Il testo vigente dell'art. 25, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 25 (Riserva di senescenza). - 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'eta' degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati. 2. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto. 3. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'eta' degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa. 4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza. 5. Il calcolo della riserva di senescenza puo' essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, "sulla base dei criteri indicati al comma 3" puo' fissare, anche per singole imprese, una aliquota piu' elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva". - L'art. 26 cosi' recita: "Art. 26 (Riserva per sinistri denunciati tardivamente). - 1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con provvedimento dell'ISVAP. 2. Per le assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'art. 126 del presente decreto". - Il testo vigente dell'art. 70 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, come modificato da ultimo dal presente decreto (art. 77) e' il seguente: "Art. 70 (Modalita' per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio). - Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati "entro il 31 dicembre dell'esercizio", si procedera' ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio". - Per il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. - Gli articoli 24 e 25, come modificati dal presente decreto cosi' recitano: "Art. 24 (Riserve tecniche). - 1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai principi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute da stesso. 2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestivita' all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. 3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonche' esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio. 4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicita' e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. "4-bis. Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991."; "5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991."; 6. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformita' alle prescrizioni del medesimo art. 25". "Art. 25 (Principi di calcolo delle riserve tecniche). - 1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui: a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti; b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate; c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto; d) le spese dell'impresa, ivi compreso le provvigioni. "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita". Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare. 2. L'impresa puo' adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo da luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non e' possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce. 3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. E' tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali. 4. Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensi' una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per se', ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attivita' destinate a copertura delle riserve. 5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non puo' comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1. 6. Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalita', invalidita' e morbilita' debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese, sia a dati ad esse esterni, tenendo altresi' conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza. 7. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera a), il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili. 8. La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa puo' anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa. 9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o piu' componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto. 10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento. 11. Nel caso in cui la valutazione delle attivita' rappresentantive delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 e' considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili. "La metodologia di cui al periodo precedente non e' applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 22, comma 1, secondo periodo."; 12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attivita' rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovra' essere definito dall'impresa in conformita' alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. E' altresi' necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovra' essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario e' tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione. "La costituzione della riserva aggiuntiva e' ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti."; 13. In deroga ai principi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP puo' consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di piu' recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attivita' finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attivita' rappresentative delle riserve stesse. 14. L'ISVAP puo' imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche piu' prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. E' fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto. 15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalita' stabillte dall'ISVAP.".

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