Decreto legislativo 173/1997
Art. 10 — Relazione sulla gestione
Art. 10. Relazione sulla gestione 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso. 2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso: a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati; d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate; i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate; l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 3. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 10.
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