Decreto legislativo 173/1997
Art. 9 — Stato patrimoniale e conto economico
Art. 9. Stato patrimoniale e conto economico 1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto. 2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa. 3. Sono vietati compensi di partite. 4. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
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