Decreto legislativo 173/1997
Art. 11 — Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio
Art. 11. Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio 1. L'esercizio sociale delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 72 e 116 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 3. Ove previsto dall'atto costitutivo, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attivita' riassicurativa e la eserciti in misura rilevante. Le imprese che si avvalgono della suddetta facolta' devono darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all'ISVAP con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga. 4. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, in deroga all'articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Detto termine puo' essere prorogato sino al 30 settembre, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3. In tal caso le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo comma 3. Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 11.
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