Decreto legislativo 55/1997
Art. 13 — Obblighi del fornitore dei servizi)
Art. 13. Obblighi del fornitore dei servizi) 1. Negli atti di autorizzazione di cui agli articoli 8, 9 e 10, ove ne ricorra la necessita', e' fatto specifico richiamo all'impegno del titolare a rispettare gli obblighi concernenti: a) le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1); b) la natura e le caratteristiche dei servizi offerti; c) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale; d) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale; e) gli impegni internazionali dell'Italia. 2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformita' alla legislazione vigente. 3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'articolo 1341 del codice civile. 4. Il titolare dell'autorizzazione per servizi di rete deve garantire l'impiego di mezzi di gestione e di controllo tali da assicurare il funzionamento corretto della rete onde evitare interferenze. L'interessato deve inoltre assicurare la messa a punto di procedure di messa in servizio, di gestione e di controllo delle stazioni dipendenti. 5. Le stazioni di rete devono operare con personale adeguatamente qualificato. 6. La mancata utilizzazione, totale o parziale, entro tre anni della porzione di banda assegnata comporta, rispettivamente, la revoca o la corrispondente riduzione dell'autorizzazione rilasciata. Nota all'art. 13: - L'art. 1341 dei codice civile cosi' recita: "Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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