Decreto legislativo 55/1997
Art. 12 — Contributi e canoni
Art. 12. Contributi e canoni 1. All'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi via satellite o della domanda di rinnovo, l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria nella misura e con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995. 2. Il soggetto autorizzato in via continuativa e' tenuto al pagamento di un contributo annuo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche. 3. I soggetti autorizzati sono tenuti al pagamento di un canone per l'utilizzo delle frequenze necessarie all'espletamento del servizio. 4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3, nonche' le relative modalita' di versamento, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Gli importi stessi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione. 5. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminatorieta', i canoni per l'uso delle frequenze possono essere determinati in misura diversa in funzione dell'importanza commerciale delle bande di frequenza. 6. I contributi ed i canoni non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Note all'art. 12: - Il decreto ministeriale 5 settembre 1995 reca determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati. - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 reca istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652. L'art. 67 disciplina la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette. Il comma 2 recita: "2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendenza di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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