Decreto legislativo 55/1997
Art. 14 — Limitazioni
Art. 14. Limitazioni 1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione parziale o totale dei servizi offerti. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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