Decreto legislativo 415/1996
Art. 41 — Partecipazioni al capitale
Art. 41. Partecipazioni al capitale 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, la falsita' delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12 nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 41.
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