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Decreto legislativo 415/1996

Art. 42 — Tutela dell'attivita' di vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/42parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 42. Tutela dell'attivita' di vigilanza 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T. U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di investimento, banche o altri soggetti abilitati che svolgono servizi di investimento ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di dette imprese o sulle attivita' svolte per conto degli investitori o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni o le attivita' stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di investimento, banche o altri soggetti abilitati che esercitano servizi di investimento e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. Nota all'articolo 42: - Per il testo dell'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.

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