Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 415/1996Art. 40
Decreto legislativo 415/1996

Art. 40 — Abuso di denominazione

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/40parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 40. Abuso di denominazione 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare", "impresa di investimento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento e' vietato a soggetti diversi dalle imprese di investimento. Chiunque contravviene al divieto di cui al presente comma e' punito con la sazione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 415/1996 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.