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Decreto legislativo 415/1996

Art. 15 — Imprese di investimento extracomunitarie

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/15parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 15. Imprese di investimento extracomunitarie 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: a) al rispetto di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e h); b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono svolgere in Italia; c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le SIM; d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d'origine; e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreche' ricorrano le condizioni previste ai punti b), c), d) ed e) del comma 1 e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

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