Decreto legislativo 415/1996
Art. 14 — Imprese di investimento comunitarie
Art. 14. Imprese di investimento comunitarie 1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dall'ultima comunicazione. 2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorita' competente dello Stato d'origine. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento: a) le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi; b) l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 14 e (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) la modifica dell'art. 14.
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