Decreto legislativo 415/1996
Art. 16 — Succursali e libera prestazione di servizi di banche
Art. 16. Succursali e libera prestazione di servizi di banche 1. Alla prestazione in stati esteri da parte di banche italiane dei servizi di investimento e dei servizi accessori nonche' alla prestazione in Italia da parte di banche comunitarie ed extracomunitarie dei servizi medesimi si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario. Nota all'articolo 16: - Per il testo delle disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario (Autorizzazione all'attivita' bancaria, succursali e libera prestazione di servizi) si veda la nota all'articolo 64.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 16.
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