Decreto legislativo 198/1996
Art. 25 — 1
Art. 25. 1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.". Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 82 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 82. - Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione: a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato: b) non sia instaurato il giudizio di merito; c) non siano chiamati nel giudizio di merito e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato. Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e percio' revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa". - Per il testo dell'art. 693 c.p.c., commi 2 e 3, si veda la nota all'art. 8. - Per il testo dell'art. 697 c.p.c., commi 2 e 3, si veda la nota all'art. 8. - Per il testo degli articoli 669-octies, 669-novies e 669-undecies c.p.c., si veda la nota all'art. 8. - Per il testo dell'art. 675 c.p.c., si veda la nota all'art. 8.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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