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Decreto legislativo 198/1996

Art. 24 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/24parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 24. 1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 81. - 1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.". Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 81 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 81. - Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. L'autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno la persona contro cui il ricorso e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione puo' concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale. Il sequestro puo' colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purche' questi ne facciano commercio".

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