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Decreto legislativo 198/1996

Art. 26 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/26parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 26. 1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - 1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.". Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 83. - Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, puo' essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito".

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