Decreto legislativo 198/1996
Art. 21 — 1
Art. 21. 1. L'art. 54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, e' abrogato. Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 54-sexies del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' come sostituito dall'art. 26 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, e' il seguente: "Art. 54-sexies. - Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, e' subordinata la concessione. La misura e le modalita' di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-quater, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma. La licenza e' revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati e' effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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