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Decreto legislativo 198/1996

Art. 20 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/20parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 20. 1. Dopo l'art. 54-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente art. 54-quinquies che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360: "Art. 54-quinquies. - 1. La licenza obbligatoria e' altresi' revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessano di esistere ed e' improbabile che tornino a verificarsi. 2. La revoca puo essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne da' pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, puo' opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360. 3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza puo' attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.". Nota all'art. 20: - Per il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, si veda la nota all'art. 19.

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Abroga · 1

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