Decreto legislativo 198/1996
Art. 22 — 1
Art. 22. 1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-quater e seguenti in quanto compatibili.". Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 60, secondo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' il seguente: "L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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