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Decreto legislativo 198/1995

Art. 35 — Inclusione ed esclusione dalle aliquote

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/35parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 35. Inclusione ed esclusione dalle aliquote 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2". 2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermita' temporanea debitamente accertata nonche' in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Nota al'art. 35: - Si trascrive l'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181, supplemento ordinario: "Art. 15. - Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda: i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto: nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura".

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