Decreto legislativo 198/1995
Art. 34 — Determinazione aliquote di avanzamento
Art. 34. Determinazione aliquote di avanzamento 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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