Decreto legislativo 198/1995
Art. 36 — Esclusione dalla valutazione
Art. 36. Esclusione dalla valutazione 1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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