Decreto legislativo 198/1995
Art. 33 — Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami
Art. 33. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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