Decreto legislativo 198/1995
Art. 17 — Prove concorsuali
Art. 17. Prove concorsuali 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da: a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano; b) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; c) un accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma l'accertamento e' limitato alla verifica dell'inesistenza di infermita' invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da: b) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto; c) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; d) un accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermita' invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale, di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 17.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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