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Decreto legislativo 198/1995

Art. 16 — Ammissione al corso semestrale

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/16parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 16. Ammissione al corso semestrale 1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato; 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 4) non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), concluso nell'anno.

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